SERVIZI STRUMENTALI

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La rilevazione relativa ai "Servizi strumentali" prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificata dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» è rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri.

In particolare, la norma prevede che queste amministrazioni comunichino al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali.

Il mancato inserimento dei dati rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.

Ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 17, del citato decreto, entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati, sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'elenco delle amministrazioni adempienti e l’elenco di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione dei dati richiesti.

Modalità e scadenze

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica entro tre mesi dall’abilitazione all’inserimento. Le Amministrazioni già abilitate in PERLA PA non dovranno ottenere una nuova abilitazione all’inserimento dei dati.

Riferimenti normativi

Art. 17, comma 2, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114.