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L’accesso al sistema è riservato esclusivamente ai Responsabili degli adempimenti presenti nel sistema PERLA PA.

L’inserimento dei dati nel sistema è responsabilità esclusiva delle PP.AA.

Al fine di evitare errori durante l’inserimento dei dati sul sistema, si raccomanda ai Responsabili di questo adempimento di controllare tutti i dati prima di inviarli al sistema PERLA PA.

Ciò anche in considerazione del fatto che, le Amministrazioni che inseriscono comunicazioni errate e/o insufficienti possono incorrere nelle eventuali sanzioni stabilite dalla normativa.

Le operatrici del Desk Tecnico possono fornire assistenza ma non possono modificare i dati inseriti dalle Amministrazioni.

L'adempimento

La banca dati GEDAP è stata istituita dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 con l'obiettivo di garantire la trasparenza, la razionalizzazione e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego. Il decreto è stato modificato e integrato nel corso degli anni fino all'emanazione del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 che all'articolo 50 − commi 3 e 4 − regolamenta la gestione degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici.

In particolare, l'articolo 50 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari degli istituti, indicando qualifica del beneficiario e durata del permesso. Nello stesso articolo, viene stabilita la necessità di fissare un limite massimo (contingente) per le ore dedicate agli istituti sindacali ripartite tra associazioni e confederazioni sindacali in base alla rappresentatività . Tale limite viene definito mediante un apposito accordo tra le confederazioni sindacali rappresentative e l'ARAN − Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni − istituita dal già citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

Le scadenze

La comunicazione degli istituti deve essere effettuata tempestivamente e non oltre le 48 ore dalla data di concessione dello stesso al dipendente pubblico da parte della P.A. esclusivamente per via telematica, in base a quanto indicato nel contratto collettivo nazionale quadro del 9 ottobre 2009 ribadito nell’ultimo contratto collettivo nazionale quadro del 17 ottobre 2013.

Le Amministrazioni ogni anno devono trasmettere alle Associazioni sindacali i dati riepilogativi relativi a permessi sindacali usufruiti, al fine di effettuare la verifica congiunta in relazione alle ore ed alla titolarità dei rispettivi permessi usufruiti per ciascun comparto di riferimento. Tale verifica deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle Associazioni destinatarie e decorsi ulteriori 5 giorni i dati risultanti dall’applicativo GEDAP saranno considerati definitivi.

Le Amministrazioni devono completare le suddette operazioni entro e non oltre il 31 marzo ,in quanto oltre tale termine, i dati si consolidano e non potranno più essere modificati nel sistema GEDAP.

Si consiglia, pertanto, alle Amministrazioni, in considerazione dei tempi previsti dal suddetto procedimento, di trasmettere i dati riepilogativi alle Associazioni sindacali non oltre il 31 gennaio.

Riferimenti normativi

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