ENTI VIGILATI E/O FINANZIATI

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La rilevazione relativa agli "Enti vigilati e/o finanziati", prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto−legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», è rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri.

In particolare, la norma prevede che queste amministrazioni comunichino al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati e le proposte relativi a ciascun ente, pubblico o privato, da esse vigilato e/o finanziato. La presente rilevazione non riguarda le società partecipate o controllate.

Decorsi tre mesi dall’abilitazione all’inserimento, verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento dei dati in questione. Inoltre, decorso il medesimo termine, la norma vieta alle suddette amministrazioni il compimento di qualsiasi atto nei confronti degli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati comunicati, ivi inclusi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

Le scadenze

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica entro tre mesi dall’abilitazione all’inserimento. Le amministrazioni già abilitate in PERLA PA non dovranno ottenere una nuova abilitazione all’inserimento dei dati.

Riferimenti normativi

Art. 17, comma 1, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche nella Legge 11 agosto 2014, n. 114.